Care Colleghe, Cari Colleghi,
gli interventi sull’FFO, l’attivazione dei nuovi contratti di ricerca, delle figure pre-ruolo e, in chiave più estesa, la sincopata e non lungimirante azione politica rivolta al Sistema Universitario Pubblico causerà, si teme, una recrudescenza dei contrasti all’interno dei Dipartimenti e degli Atenei restituendo un contesto sempre più fertile per violenze, molestie, discriminazioni e mobbing.
In ragione di ciò, il CNU ha raggiunto un accordo con lo Studio legale di Pisa che prevede una consulenza istruttoria gratuita rivolta alle Socie e ai Soci CNU che ritengano di essere vittime di azioni lesive dei propri diritti di lavoratrici e lavoratori. La consulenza potrà avvenire in presenza o in via telematica previa comunicazione alla casella cnu-consulenzalegale@comitatonazionaleuniversitario.it.
Il servizio consentirà l’approfondimento della fattispecie segnalata, l’esame della documentazione fornita e la formulazione di un parere nonché eventuali indicazioni operative per la tutela della situazione riscontrata.
L’iniziativa è gratuita per tutte le Socie e per tutti i Soci CNU di ogni Sede: l’iscrizione regolare al CNU è requisito necessario per accedere al servizio.
Un caro saluto
Andrea Pirni
Presidente Nazionale CNU
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In tutti i contesti lavorativi, e quindi anche in quello Universitario e della Ricerca, le persone hanno diritto ad un mondo del lavoro libero dalla violenza, dalle molestie, dalle discriminazioni, dal mobbing.
Consentire la presenza di queste situazioni, che possono avere ripercussioni sulla salute psicologica e fisica della persona, rappresenta una minaccia alle pari opportunità e alla dignità del lavoro.
Il rispetto reciproco e il rispetto della dignità dell’essere umano, costituiscono le basi di una cultura del lavoro finalizzata alla prevenzione di violenza e molestie.
La legislazione offre una definizione specifica di violenza e molestia, anche di genere, e di discriminazioni.
In sintesi:
– la Convenzione ILO 190/2019, ratificata dall’Italia con legge n. 4 del 15.1.2021, all’art. 1 precisa che:
a) l’espressione “violenza e molestie” nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere;
b) l’espressione “violenza e molestie di genere” indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.
– il D. Lgs. 198/06, Codice delle Pari Opportunità, all’art. 25 definisce la discriminazione di genere:
Diretta: qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.
Indiretta: una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull’orario di lavoro, apparentemente neutri che mettono o possono mettere i candidati in fase di selezione e i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso.
Sono parimenti considerate discriminazioni e pertanto vietati quei comportamenti esplicitamente volti o aventi l’effetto di trattare in modo diseguale situazioni che dovrebbero essere trattate paritariamente in ragione della disabilita, età, orientamento sessuale, credo religioso, convinzioni personali, nazionalità (D. Lgs. 216/2003), opinioni politiche e sindacali (L.300/70 Stat. Lav.), origine etnica (D. Lgs. 215/2003).
Possono rientrare nei comportamenti vietati alcune fattispecie che purtroppo sono oggi ancora frequenti quali quelli di seguito elencati:
– contrasto nelle progressioni di carriera;
– abuso dell’autorevolezza o della superiorità derivante dalla propria posizione;
– trattamento o modifica arbitraria dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro;
– favoritismi arbitrari;
– promesse implicite o esplicite di agevolazioni e privilegi in cambio di prestazioni sessuali;
– comportamenti mirati a screditare e delegittimare la persona e la sua professionalità;
– rimozione immotivata di persone esperte da gruppi di lavoro e comunque da attività inerenti l’ambito di competenza;
– impedimento allo svolgimento del proprio lavoro anche attraverso l’immotivata riduzione e/o sottrazione di spazi di lavoro a favore di altri;
– diffusione di notizie personali riservate, anche di carattere sanitario, al fine di nuocere all’immagine personale;
– carico didattico eccedente il massimo stabilito dai contratti nei confronti degli RTD e RTT;
Ti sei mai trovata/o in una di queste situazioni?
Se si, contattaci.
Il CNU offre ai propri iscritti una consulenza presso uno Studio Legale convenzionato volta ad inquadrare giuridicamente la situazione e ad individuare gli eventuali percorsi di tutela;
la consulenza potrà tenersi sia in presenza, presso la sede di Pisa dello Studio Legale, sia a mezzo video-conferenza.